E’ OBBLIGATORIO DARE LA DISDETTA AL RISTORANTE O ALLA PIZZERIA DOPO AVER PRENOTATO UN TAVOLO? COSA SUCCEDE A CHI NON SI PRESENTA?
Articolo da laleggepertutti.it
Ogni giorno, nel nostro Paese, migliaia di persone si rivolgono a pizzerie e ristoranti per prenotare un tavolo, ma solo alcune di queste si presentano poi per consumare. I ristoratori si tutelano tenendo riservato il tavolo solo finché non si forma la coda ad attendere che si liberi qualche posto. Ma più di recente è divenuta abitudine chiedere, non solo il nome e cognome del cliente, ma anche il numero di telefono. Perché mai questo dato risulta così importante e che uso ne potrà mai fare il titolare del locale se si dovesse accorgere che il cliente ha disertato la prenotazione?
Qualcuno si chiede se prenotare al ristorante e non presentarsi è reato. Cerchiamo di fare il punto della situazione poiché anche questo particolare aspetto della nostra vita quotidiana risulta regolato dalle norme del diritto. Norme che, seppur non riferendosi esplicitamente alla vicenda in oggetto, regolano in modo generale la conclusione dei contratti e, pertanto, finiscono per stabilire cosa rischia chi prenota un tavolo e, non presentandosi, non si preoccupa di disdire.
PRENOTARE E NON PRESENTARSI AL RISTORANTE – SI PUO’ PRETENDERE UNA PENALE DI RECESSO?
Come molti sapranno, un contratto si può concludere anche per telefono. Ma affinché un contratto possa dirsi perfezionato è necessario che sia completo in tutti i suoi elementi, primo tra tutti il prezzo.
Il servizio di prenotazione del tavolo che il ristoratore mette a disposizione del cliente può essere configurato come un autonomo contratto, distinto da quello che poi si concluderà al momento della consumazione, con la lettura del menu e la richiesta delle relative portate. Ma se il titolare dell’attività commerciale non specifica quale sia il prezzo per tale servizio non potrà poi esigerne il pagamento. Del resto, sarebbe assurdo – e commercialmente pregiudizievole – chiedere un pagamento ulteriore per la prenotazione se poi il cliente si presenta e mangia. Siamo quindi in presenza sì di un contratto, ma «a titolo gratuito», a fronte del quale cioè il consumatore non è tenuto a versare alcun corrispettivo.
Questo principio vale anche con riferimento all’eventuale previsione di una penale per il recesso: non si può pretendere il pagamento di una somma qualora il cliente non si presenta al ristorante o alla pizzeria se prima questi non viene messo al corrente di ciò e non accetta tale condizione. Nel nostro diritto non esiste alcuna norma, in materia di contratti, che possa consentire a una parte di ottenere un pagamento dall’altra se prima, tra queste, non si è formato un consenso completo su tutti gli elementi del contratto stesso.
PRENOTARE E NON PRESENTARSI AL RISTORANTE – COSA (NON) PUO’ FARE IL RISTORATORE
Cosa potrebbe fare il ristoratore per pretendere il pagamento di una penale in caso di mancata presentazione del cliente? Avvisarlo, prima della prenotazione, di tale rischio. E a dover dimostrare tale comportamento è chi pretende il pagamento e quindi il ristoratore. Ragion per cui, se questi si è limitato ad avvertire il cliente della penale solo tramite telefono, non potendo la sua dichiarazione essere assunta a testimonianza in un eventuale processo, la sua azione resterebbe sfornita di prova. L’unico modo sarebbe pretendere una prenotazione tramite sito Internet. Ma in questo caso, la clausola penale dovrebbe essere ben in evidenza e su di essa dovrebbe essere richiesto, da parte del cliente, uno specifico consenso, tramite la spunta di un’ulteriore casella per l’accettazione.
Insomma, come visto, la possibilità di chiedere un pagamento per una disdetta non comunicata è assai complicato. Questo stesso principio è stato sancito dalla giurisprudenza con riferimento alla prenotazione di una stanza in hotel: chi revoca la prenotazione non è tenuto né a fornire una giusta causa, né a pagare penali se non c’è un diverso patto. Tale accordo può risultare, ad esempio, da una clausola contenuta nel contratto (firmato dal cliente) o nelle condizioni generali di contratto riportate sui moduli prestampati (di cui il cliente deve essere comunque informato e posto in condizione di esprimere l’accettazione).
NON SARE LA DISDETTA E’ UN REATO?
È tuttavia vero che, nel nostro ordinamento, è possibile chiedere un pagamento non solo quando viene concluso un contratto ma anche in presenza di un comportamento illecito, come ad esempio la commissione di un reato. Ed è qui che viene in gioco la parte centrale del nostro discorso: prenotare e non presentarsi è un reato? Ebbene, anche se tale comportamento viene posto volontariamente, ossia in malafede, non esiste alcuna norma che descriva tale condotta come illecito penale. Non si può parlare di truffa, la quale richiede degli artifici e raggiri, quali non possono essere la semplice menzogna (che poi andrebbe dimostrata e tenuta distinta dal semplice ripensamento). Non può trattarsi di insolvenza fraudolenta, perché il contratto di ristorazione non è stato ancora concluso. Non viene in gioco neanche la violenza privata perché il ristoratore non è costretto fisicamente a tenere prenotato il tavolo, ben potendo concedere il posto ad altri consumatori non appena si accorge che il cliente non si è presentato all’orario indicato in prenotazione.
Insomma, se anche disdire la prenotazione è un gesto di cortesia, non si può parlare di un dovere giuridico, salvo ovviamente patto contrario che deve essere dimostrato dal ristoratore. Si tenga poi in considerazione il fatto che comunque un’eventuale disdetta non deve neanche essere motivata.
05/05/2022